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- L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
- Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
- Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.
- Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.