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ART.11 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.

2.Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore sanitario. Il direttore sanitario è individuato tra una terna di nomi, proposta dal fondatore privato di cui al precedente articolo 6, comma 2, e composta:
- da soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina direttore sanitario negli Enti e nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- ovvero da soggetti che possiedono sia requisiti richiesti per la nomina a consigliere d’amministrazione, sia requisiti professionali previsti dalla L. R. 8 novembre 1988, n.39, allegato n.6, lettera a).

3. La proposta di cui al precedente comma 2 deve pervenire entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine o nel caso di indicazione di soggetti privi dei requisiti necessari l'incarico verrà conferito dal Presidente a soggetto, comunque, in possesso di requisiti previsti dal superiore comma.

4. Analogamente, il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore amministrativo a soggetti:
- in possesso dei requisiti previsti per la nomina a direttore amministrativo negli enti e nelle aziende del servizio sanitario regionale;
- ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina ad Consigliere d’Amministrazione fermo restando l’obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate.

5. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del presente Statuto.

Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2024 17:26