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ART.14 Scioglimento della fondazione e destinazione dei beni

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità affini tra i quali possono essere gli stessi Enti deliberanti.

Ultima modifica il Venerdì, 27 Luglio 2018 10:46