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ART.15 Coordinamento con la programmazione dell'Assessorato regionale della Salute e norme di rinvio

1. Sulla base dei principi scaturenti dall'art. 16, comma l, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, sono trasmessi all'Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:
- modifiche dello Statuto e dei Regolamenti che incidano direttamente sulle previsioni statutarie;
- bilancio d'esercizio;
- dotazioni organiche complessive;
- programmi annuali e pluriennali di attività e le loro variazioni e integrazioni e verificare;l'attuazione degli stessi;

- costituzione di enti o società ovvero acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;
- scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio.

2. La trasmissione di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione al fine di consentire, entro il sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti inviati, la verifica della loro conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte dell'Assessorato regionale della Salute.
Decorso tale termine, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l'Assessorato regionale della Salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio. L'efficacia dell'atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell'Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando
l'obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell'Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.

4. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, ivi compresi quelli in carica, ai sensi del precedente comma 4, si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per il Direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN.

5. Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di inconferibilità decade di diritto dalla carica di Consigliere di Amministrazione.
Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di incompatibilità, decade decorso infruttuosamente il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

6. La decadenza opera anche per le cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute in forza delle disposizioni del presente Statuto.

7. Al Direttore Amministrativo e al Direttore sanitario si applicano, del pari, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal citato D.Lgs. n. 39/2013, per le corrispondenti figure delle Aziende e degli Enti del SSN. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché le susseguenti modalità di decadenza sono accertate ai sensi dei precedenti commi 6) e 7).

8. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni del codice civile e, in specie, dagli artt.14 e ss..

F/to: Alex Carlo Incorvaia teste - Stefano Leone teste - Luca Bonafede.

Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2024 17:30