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ART.3 Attività

  1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti in ottemperanza alla programmazione sanitaria regionale.
  2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo ai suoi fondatori, quali individuati dal successivo art. 6 del presente Statuto, fatto salvo, comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.
Ultima modifica il Venerdì, 27 Luglio 2018 10:15