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ART.4 Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori, originari o subentranti, mediante apporti finanziari, ovvero modelli organizzativi e dotazioni strutturali e funzionali di eccellenza, beni mobili o immobili, ovvero altre utilità.

I conferimenti diversi dagli apporti finanziari devono comunque esprimere un valore minimo non inferiore a quello previsto dall'art. 2.5 del vigente Regolamento Fondatori e a Partners, del 10 luglio 2019.

Le eventuali modifiche di tale Regolamento, nella misura in cui incidano sulle previsioni statutarie, devono essere approvate con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto e applicando le medesime modalità di controllo da parte dell'Assessorato regionale della Salute, di cui al successivo art. 15.

2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimoniodal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:
a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché le prestazioni corrisposti dai Partecipanti, come di seguito definiti;
b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi
a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
c) gli utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinati i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente.

Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2024 17:06