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ART.5 Esercizio finanziario

  1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
  3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.
  4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
  5. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.
Ultima modifica il Venerdì, 27 Luglio 2018 10:36