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ART.6 Fondatori e sostenitori

1. Sono Fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati, nazionali e stranieri, alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione del 10 luglio 2019. In particolare, i soggetti privati possono essere ammessi ove operanti nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale, dell’assistenza sanitaria e della formazione con livelli di riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.

3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.

4. La qualifica di Fondatore è attribuita dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I Sostenitori possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative.

6. La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Presidente della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione Tale qualifica può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest'ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera del che la attribuisce.

7. La qualifica di Sostenitore viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito.
La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Presidente della Fondazione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede. In tutti i casi di cessazione della qualifica di Sostenitore, le prestazioni effettuate rimangono
acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.

Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2024 17:09