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ART.7 Organi della fondazione

  1. Sono organi della Fondazione:
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Presidente;
    • il Collegio sindacale.
  2. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale operano, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione o che comunque determinino una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Ultima modifica il Venerdì, 27 Luglio 2018 10:38