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ART.8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6 in ragione di uno per ciascun Ente. Il numero dei componenti è incrementato in misura corrispondente al numero dei Fondatori che vengano eventualmente
    ammessi successivamente.
  2.  Ognuno dei Fondatori si obbliga ad effettuare la nomina almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio.
    Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato in misura corrispondente anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salva pattuizione contraria.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti
    dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, altresì, tra coloro che abbiano ricoperto, per almeno un intero mandato, non inferiore a un triennio, incarichi analoghi a quelli oggetto di nomina presso enti del SSN o con lo stesso integrati o accreditati e presso soggetti pubblici o privati aventi
    finalità coincidenti con quelle di cui al precedente art. 2, ovvero che siano stati inquadrati per almeno dieci anni con funzioni di responsabilità di articolazioni organizzative presso pubbliche amministrazioni che svolgano attività assistenziali, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società aventi fatturato annuo non inferiore a quello risultante dalla media degli ultimi tre bilanci di esercizio della Fondazione.
  4. Il Consigliere di Amministrazione nominato dal Presidente della Regione Siciliana Assume di diritto la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nomina è subordinata al possesso dei titoli professionali e di studio, di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c) del D.Lgs.
    n. 171/2016, senza limiti anagrafici.
  5. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
    In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
  6. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995. Per i componenti diversi dal presidente del Consiglio di amministrazione l'incarico è conferito a titolo gratuito con rimborso delle spese effettivamente sostenute e
    debitamente documentate per l'esercizio della funzione.
Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2024 17:15