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ART.9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti.
In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:

a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;
b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;
c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;
e) approvare le modifiche statutarie;
f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
g) deliberare la costituzione di enti e società ovvero l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento
delle stesse;
h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata
per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art.15.

Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2024 17:18