Lo Statuto

Lo Statuto

Lo Statuto

Lo Statuto della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù è stato modificato con atto pubblico del Notaio dott. Leoluca Crescimanno del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese il 10 gennaio 2025.

Vengono riprodotti in maniera testuale i singoli articoli (versione aggiornata al 10 marzo 2025).

Lo statuto in pdf è aggiornato alla stesura del 10 gennaio 2025. In attesa di pubblicazione l’aggiornamento del 10 marzo.

Statuto aggiornato al 10 gennaio 2025 

ART.1 Denominazione, sede, natura e durata

  1. La Fondazione denominata “ISTITUTO G. GIGLIO di CEFALU” ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra-Pisciotto, presso il nuovo complesso ospedaliero “G.Giglio”di Cefalù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie.
  2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale con funzioni strumentali rispetto a quelle dei fondatori e ha durata illimitata.

ART.2 Finalità

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

– svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell’ambito di strutture proprie o assunte in gestione;

– elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l’assistenza sanitaria;

– elaborare e attuare, direttamente o attraverso fiorme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione universitaria, formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell’assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio;

– partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all’area del Mediterraneo;

– acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività predette;

– prevedere la possibilità di attuare progetti di “sperimentazione gestionale”, ai sensi dell’art.9 bis del D.lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.;

– verificare progressivamente il grado di attuazione del progetto di sperimentazione,la coerenza dello stesso rispetto agli obiettivi generali perseguiti e la conformità agli indirizzi e direttive delle autorità regionali,anche al fine di adottare gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il successo della sperimentazione stessa.

ART.3 Attività

  1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alla programmazione sanitaria regionale.
  2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolge relazioni necessarie per l’attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e ne1 rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell’apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo ai suoi Fondatori, quali individuati dal successivo art.6 del presente Statuto, fatto salvo, comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.

ART.4 Patrimonio e mezzi finanziari

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori, originari o subentranti, e da altri soggetti, mediante apporti finanziari o beni mobili o immobili e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.  Il consiglio di amministrazione, con apposita delibera, può ritenere ammissibili apporti finanziari frazionati in più conferimenti. I conferimenti diversi dagli apporti finanziari devono essere approvati dal consiglio di amministrazione, previa verifica di utilità e strumentalità rispetto ai fini propri della Fondazione e previa valutazione di un tecnico abilitato. Detti conferimenti, comunque, devono esprimere un valore minimo non inferiore a quello previsto dall’art. 2.5 del regolamento “Fondatori e Partners” del 10 luglio 2019.
  1. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:

a) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè donazioni, eredità e legati, contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali o estere;

b) i proventi derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare;

c) gli utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve;

d) i proventi e rimborsi,derivanti da condanne o accordi relativi a risarcimenti o indeiuiizzi;

e) ogni altra risorsa individuata dal consiglio di amministrazione.

3. Per il perseguimento dei propri scopi,la Fondazione dispone di un fondo di gestione,al quale sono destinati i mezzi finanziari per il proprio funzionamento,ovvero:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;

c) i corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

d) gli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli Enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;

e) i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro introito,provento,contributo,donazione,eredità o legato non espressamente destinato all’incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente;

f) gli utili e avanzi di gestione non destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio ai sensi del precedente comma 2.

ART.5 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
  3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno.

Il bilancio deve essere certificato ai sensi di legge.

  1. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze,possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. E’ vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.
  1. E’ vietata ogni forma di investimento che non assicuri specifiche garanzie in relazione aì finì istituzionali ed è fatto divieto di utilizzare finanziamenti e/o contributi destinati all’attività di assistenza sanitaria, clinica e/o di ricerca per fini diversi.

Art. 6 Fondatori e sostenitori

  1. Sono Fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e la Saint Camillus International University of Health Sciences – UniCamillus.
  2. Potranno essere ammessi, in qualità dì Fondatori, altri soggetti pubblici o privati, nazionali e stranieri, alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione.

In particolare, i soggetti privati possono essere ammessi ove operanti nell’ambito della ricerca scientifica, dell’innovazione in campo biomedico e sanitario,sia clinico che traslazionale, dell’assistenza sanitaria e della formazione con livelli di riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.

  1. La qualità di Fondatore è attribuita dal Presidente della Fondazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
  2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono proposte,previa autorizzazione della Giunta Regionale Siciliana,sperimentazioni gestionali ex art.9 bis del D.Lgs.30 dicembre 1992,n.502, per pervenire, a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse e procedura ad evidenza pubblica,a partnership pubblico-privato,onde valorizzare in chiave scientifica gli obiettivi statutari e perseguire scopi di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale di elevata specializzazione in linea con la missione della Fondazione e nel rispetto degli equilibri della programmazione sanitaria.

Il Partner, selezionato, previa sottoscrizione dell’Atto d’obb1igo di cui al punto 2.5 del Regolamento della Fondazione, entrerà nella compagine della Fondazione acquisendo la qualità di Fondatore e sarà tenuto all’osservanza incondizionata dello statuto e del regolamento della Fondazione.

La procedura e i rapporti scaturenti dal partenariato sono disciplinati ai sensi delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

5.I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione nei limiti della propria possibilità le conoscenze scientifiche, le capacità professionali,le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi,secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.

Il consiglio di amministrazione,con apposita delibera, può ritenere ammissibili apporti finanziari frazionati in più conferimenti e, in tal caso, determinerà le condizioni e i tempi per l’acquisizione della qualità di Fondatore.

La qualità di Fondatore si perde nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

  1. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative.

  1. La qualità di Sostenitore è attribuita dal Presidente della Fondazione,previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tale qualità può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest’ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera che la attribuisce.

  1. La qualità di Sostenitore viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché,con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito.

La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180(centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

  1. L’esclusione del Fondatore e/o del Sostenitore è disposta dal Consiglio di Amministrazione, astenuto il membro del Consiglio nominato dal Fondatore oggetto del provvedimento di esclusione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse,di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede.
  2. In tutti i casi di cessazione della qualità di Fondatore o Sostenitore, le prestazioni effettuate rimangono acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima,e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.

ART.7 Organi della Fondazione

  1. Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente;

– il Direttore Generale;

– il Collegio sindacale.

  1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale operano, senza vincolo di mandato, nell’ esc1usivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione o che,comunque, possano determinare una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

ART.8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da i membri nominati dai Fondatori in ragione di uno per ciascuno di Essi. La perdita della qualità di Fondatore determina la decadenza del consigliere, ferma restando l’operatività dell’organo.
  2. Ognuno dei Fondatori si obbliga ad effettuare la propria nomina almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio.Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verranno incrementati di un egual numero anche i componenti del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Consigliere nominato dal Presidente della Regione Siciliana è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione.
  4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, assicurando l’assenza di conflitti di interesse.
  5. La nomina dei consiglieri deve essere effettuata nel rispetto della rappresentanza di genere.
  6. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano incarica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
  1. In presenza di sperimentazione gestionale, ai componenti è attribuito il compenso omnicomprensivo previsto dall’art.17 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 e dal relativo D.P.Reg.n.243 del 15 maggio 2023 e successive modifiche e integrazioni, nonchè il rimborso delle eventuali spese dimissione effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è ridotto del 30 per cento rispetto a quello del Presidente.

 

ART.9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)

  1. Il Consiglio di Amministrazione dispone di poteri di programmazione, indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione e sull’operato del Direttore Generale.

In particolare spetta al Consiglio,

1) nominare il Vicepresidente;

2) adottare il regolamento interno della Fondazione e le relative modifiche;

3) deliberare le modifiche statutarie;

4) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

5) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività, verificare l’attuazione degli stessi e delle determinazioni del Consiglio;

6) approvare i progetti di budget, di piani di investimento,di piani strategici e finanziari e ogni atto di programmazione proposto dal direttore generale;

7) approvare le proposte di sperimentazione gestionale es art.9 bis del D.Lgs.30 dicembre 1992,n. 502, da sottoporre, per il tramite dell’Assessorato regionale della Salute—Dipartimento della Pianificazione Strategica, a preventiva autorizzazione della Giunta Regionale della Regione Sicilia, nonchè gli atti connessi e le successive modifiche;

8)deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;

9)   verificare con periodicità quadrimestrale l’attuazione dei programmi di cui ai precedenti punti, acquisendo apposita relazione dal Direttore Generale;

10) deliberare l’accettazione di eredità, legati donazioni e altre liberalità;

11)deliberare l’integrazione del patrimonio, destinando allo stesso beni e utilità;

12) approvare l’organizzazione interna degli uffici e affidare, su proposta del Direttore generale, gli incarichi dirigenziali apicali;

13)  deliberare la costituzione di enti o l’acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;

14) deliberare l’ammissione e l’esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori;

15)  deliberare in ordine a ogni attività e assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione e per garantirne il buon andamento;

16)  stabilire i compensi dei propri componenti nei limiti di cui a1 comma 7 del precedente art.8;

17) nominare il direttore generale ìn conformità alle previsioni di cui all’art. 12;

18)  assegnare, al momento della sottoscrizione del contratto e negli anni successivi, gli obiettivi al direttore generale, in conformità alle eventuali specifiche indicazioni dell’Assessorato regionale della Salute Dipartimento della Pianificazione Strategica e verificarne il conseguimento,anche ai fini del riconoscimento della parte variabile, se dovuta;

19)  nominare, su proposta del direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo conformemente al successivo art. 13;

20) assegnare, su proposta del direttore generale, gli obiettivi al direttore amministrativo e al direttore sanitario;

21)autorizzare il Presidente a sottoscrivere transazioni sentito il Direttore Generale;

22)  approvare, anche su proposta del direttore generale, regolamenti, accordi, convenzioni,progetti,intese con soggetti pubblici,privati,nazionali o internazionali,rapporti di partnership, anche finalizzate a sviluppare sinergie in ambito sanitario, della formazione, della ricerca e della didattica, nonchè ogni scelta economico-finanziaria che esuli dall’ordinaria amministrazione;

23) deliberare sulle proposte formulate dal Presidente e/o dai componenti del Consiglio di Amministrazione;

24) deliberare l’eventuale motivata revoca del direttore generale;

25)  deliberare 1’eventuale motivata revoca del direttore amministrativo e sanitario, su proposta del Direttore Generale.

Per fatti gravi, incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, il consiglio di amministrazione può, di propria iniziativa, revocare il direttore sanitario e il direttore amministrativo;

26)  deliberare sulla destinazione di utili e avanzi di gestione, nonché di ogni altro provento acquisito dalla Fondazione;

27)  svolgere ogni ulteriore attività, anche di straordinaria amministrazione, non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi;

28) deliberare,a maggioranza qualificata dei due/terzi dei componenti,lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio alla Regione Siciliana e per essa all’Azienda Sanitaria Provinciale già proprietaria del complesso ricompreso nel presidio ospedaliero.

2.Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti motivati conseguenti a eventuali risultati negativi della gestione, dell’attività amministrativo-sanitaria e del mancato raggiungimento degli obiettivi, direttamente imputabili al suo ufficio, nonchè in relazione alle ipotesi di decadenza previste dalla normativa vigente.

3.Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente,previa acquisizione delle relazioni quadrimestrali, il raggiungimento degli obiettivi operativi,di efficienza gestionale e finanziaria, nonchè lo stato di attuazione della programmazione,dei piani di investimento, strategici e finanziari sulla base di criteri previamente stabiliti con apposita delibera.

Per la predeterminazione dei criteri di valutazione e la verifica del conseguimento degli obiettivi il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell’Assessorato Regionale della Salute odi un organismo indipendente di valutazione.

ART.10 Consiglio di Amministrazione (convocazione e quorum)

1.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, a distanza di uno dei componenti e,in ogni caso, almeno una volta almese.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell’avviso di convocazione.

Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.

3.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata (PEC), almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso, sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione,deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell’adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso a mezzo pec.

4.Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione,la riunione è valida con la presenza del 50 per cento dei componenti, con eventuale arrotondamento all’unità superiore, salve diverse disposizioni del presente Statuto.

5.Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.

6.Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina, dal più anziano di età.

7.Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

8.Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

9.Per tutte le deliberazioni,in caso di parità, il voto del Presidente si considera doppio.

ART.11 Il Presidente

1.Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, rilascia le procure generali o speciali, nomina e revoca avvocati e procuratori per la rappresentanza e difesa della Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa,giurisdizionale o collegio arbitrale o organismi di mediazione.

Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi.

2.Il Presidente:

a) promuove le attività della Fondazione;

b) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche, ove necessario;

c) cura, sentito il Direttore Generale, le attività di informazione, di comunicazione istituzionale, le relazioni con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale da individuarsi tra gli idonei di cui all’elenco istituito ai sensi del D.lgs. 4 agosto 2016,n. 171;

f) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Generale;

g) monitora l’andamento gestionale,anche richiedendo report specifici al Direttore Generale;

h) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento ritenuto opportuno, anche di straordinaria amministrazione,che dovrà essere sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva ovvero,in caso di atti di straordinaria amministrazione,entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa adozione.

ART. 12 Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente della Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è scelto fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione da individuarsi tra gli idonei alla nomina di cui all’elenco istituito ai sensi del D.lgs.4 agosto 2016, n.171.

2.Fermi restando i poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ha i poteri ordinaria amministrazione e gestione che esercita in sinergia con gli altri organi statutari e di cui risponde al Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

– propone i progetti di budget, di piani pluriennali dì investimento, di piani strategici e finanziari, di bilanci diprevisione e ogni atto di programmazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

– attua le deliberazioni e gli atti indirizzo e gestione strategica e in generale gli atti di programmazione e indirizzo approvati daI Consiglio di Amministrazione;

– propone le modifiche al regolamento interno, nonché il codice di comportamento dei dipendenti,il codice disciplinare, il regolamento organizzativo e ogni regolamento necessario ai fini gestionali e organizzativi, ivi inclusi quelli concernenti miglioramenti economici nei confronti del personale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

– propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario e i relativi obiettivi;

– propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento degli incarichi dirigenziali apicali;

– propone al Consiglio di Amministrazione la motivata revoca del direttore sanitario e del direttore amministrativo;

– propone al Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo per la relativa approvazione;

–  sovrintende alla organizzazione aziendale e alla gestione del personale;

–  coordina le attività operative in funzione della realizzazione degli obiettivi stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio di amministrazione assicurando l’integrazione dell’attività assistenziale con l’attività di formazione, l’attività di ricerca e la didattica;

–  è titolare, nei limiti del conferimento, dei poteri di rappresentanza a lui attribuiti dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione con specifica deliberazione;

–  ha il potere di rappresentare l’ente nei rapporti con il personale e con le organizzazioni sindacali, anche al fine di stipulare gli accordi integrativi aziendali, nonché nei rapporti negoziali con i terzi e nella stipula di atti e contratti, entro i limiti di valore e di materia stabiliti da apposita delibera del consiglio di amministrazione, fermo restando iI divieto di frazionamento ai sensi dell’art. 14, comma 6,del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

– partecipa, su apposita convocazione del Presidente, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Ammìnistrazione;

– il Direttore Generale provvede, inoltre, all’attuazione di quanto il Consiglio di Amministrazione ritenga di affidargli.

3.Il Direttore Generale è responsabile:

– degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione;

– della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi;

– della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e contabile della Fondazione incluse I’organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare;

– della corretta ed economica gestione dei fondi, beni e risorse attribuiti o, a qualsiasi titolo, introitati dalla Fondazione, della corretta tenuta delle scritture contabili e di ogni altro documento previsto dalle norme applicabili.

4.Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

Trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione quadrimestrale sulla gestione.

Il Direttore Generale assume la qualità di datore di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e di titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016.

5.Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di prestazione d’opera intellettuale, di natura esclusiva, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente per la durata di tre anni. Può essere riconfermato una sola volta.

Al Direttore Generale spetta il compenso previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie del SSR di fascia B.

6.L’Assessorato Regionale della Salute stabilisce gli specifici obiettivi assistenziali annuali che, unitamente a quelli attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono parte integrante del contratto stipulato dal Direttore Generale.

7.Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo ed un Direttore Sanitario secondo quanto disposto dall’articolo 13.

ART. 13 Direttore sanitario e Direttore Amministrativo

  1. Il Direttore Sanitario e il Direttore amministrativo sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
  2. Il Direttore sanitario è un medico da scegliersi tra gli idonei alla nomina di cui all’elenco istituito ai sensi del D.lgs. 4 agosto 2016, n.171 ovvero da quello approvato dalla Regione Siciliana per direttore sanitario.
  3. Il Direttore amministrativo è scelto tra gli idonei alla nomina di cui all’elenco istituito ai sensi del D.lgs.4 agosto 2016,n.171 ovvero da quello approvato dalla Regione Siciliana per direttore amministrativo.
  4. Il Direttore Generale conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera intellettuale, di natura esclusiva e con scadenza triennale, nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale vigente, l’incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo, in conformità a quanto stabilito al comma l del presente articolo.
  5. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è stabilito in analogia a quanto previsto per il compenso delle corrispondenti figure delle aziende ospedaliere del SSR di fascia B.
  6. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono responsabili degli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione,su proposta del Direttore Generale.
  7. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche, su proposta motivata del Direttore Generale.

ART.14 Collegio Sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione Siciliana. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
  2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell’elenco dei Revisori Contabili. I membri del Collegio restano incarica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
  1. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico — patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
  2. Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso annuo lordo che, ai sensi dell’art.3 del Dlgs.n.502/1992 e ss.mm.ii. viene fissato in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Il compenso del Presidente del Collegio prevede una maggiorazione pari al 20 per cento rispetto a quello degli altri componenti, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative applicabili.

ART.15 Comitato Tecnico Scientifico

  1. La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico – scientifico all’attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e coordinamento dell’attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonchè dell’attività scientifica svolta da altri soggetti alla quale la Fondazione partecipa. Il Comitato presenta con periodicità semestrale una relazione sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione.
  1. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato, nonchè i requisiti, le modalità di nomina dei componenti saranno fissati dal Regolamento interno.
  2. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nella misura massima di tre, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, per un importo non superiore ad C 1.000 annui.

 

ART.16 Coordinamento con la programmazione dell'Assessorato regionale della Salute e norme di rinvio

  1. Sulla base dei principi scaturenti dall’art. 16, comma 1, della L.R. 14 aprile 2009,n.5 e successive modifiche e integrazioni, sono trasmessi all’Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:

– modifiche dello Statuto e dei Regolamenti che incidano direttamente sulle previsioni statutarie;

–    bilancio preventivo e consuntivo;

–    dotazioni organiche complessive;

–    programmi annuali e pluriennali di attività e le loro variazioni e integrazioni;

–    costituzione di enti o società ovvero acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;

–   scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, ai sensi di quanto disposto all’art.9, punto 1 sub 28.

  1. La trasmissione di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla relativa adozione al fine di consentire, entro il sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti inviati, la verifica della loro conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte dell’Assessorato regionale della Salute.

Decorso tale termine senza rilievi, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.

3.Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l’Assessorato regionale della Salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio.

L’efficacia dell’atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell’Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, ove non intervenga un espresso atto di diniego esplicito, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando l’obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell’Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.

  1. Al Direttore Generae, al Direttore Amministrativo e al Direttore sanitario si applicano, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal citato D.Lgs.n.39/2013, per le corrispondenti figure delle Aziende e degli Enti del SSN.

Non possono essere conferiti incarichi di componente del consiglio di amministrazione a coloro che nel triennio precedente hanno ricoperto incarichi gestionali all’interno della Fondazione.

  1. Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di inconferibilità decade di diritto dall’incarico.

Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di incompatibilità, decade decorso infruttuosamente il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato,da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità.

  1. La decadenza opera anche per le cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute in forza delle disposizioni del presente Statuto.

ART. 17 Norma transitoria

  1. Le modifiche statutarie adottate, entrano in vigore dalla data di approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto gli attuali organi si intendono decaduti e continuano ad operare solo per l’attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.

ART. 18 Rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di settore.
Ultimo aggiornamento: 13 Mar 2025
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