1. Sulla base dei principi scaturenti dall'art. 16, comma l, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, sono trasmessi all'Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:
- modifiche dello Statuto e dei Regolamenti che incidano direttamente sulle previsioni statutarie;
- bilancio d'esercizio;
- dotazioni organiche complessive;
- programmi annuali e pluriennali di attività e le loro variazioni e integrazioni e verificare;l'attuazione degli stessi;
- costituzione di enti o società ovvero acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;
- scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio.
2. La trasmissione di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione al fine di consentire, entro il sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti inviati, la verifica della loro conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte dell'Assessorato regionale della Salute.
Decorso tale termine, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l'Assessorato regionale della Salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio. L'efficacia dell'atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell'Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando
l'obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell'Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.
4. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, ivi compresi quelli in carica, ai sensi del precedente comma 4, si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per il Direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN.
5. Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di inconferibilità decade di diritto dalla carica di Consigliere di Amministrazione.
Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di incompatibilità, decade decorso infruttuosamente il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
6. La decadenza opera anche per le cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute in forza delle disposizioni del presente Statuto.
7. Al Direttore Amministrativo e al Direttore sanitario si applicano, del pari, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal citato D.Lgs. n. 39/2013, per le corrispondenti figure delle Aziende e degli Enti del SSN. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché le susseguenti modalità di decadenza sono accertate ai sensi dei precedenti commi 6) e 7).
8. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni del codice civile e, in specie, dagli artt.14 e ss..
F/to: Alex Carlo Incorvaia teste - Stefano Leone teste - Luca Bonafede.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità affini tra i quali possono essere gli stessi Enti deliberanti.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.
2.Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore sanitario. Il direttore sanitario è individuato tra una terna di nomi, proposta dal fondatore privato di cui al precedente articolo 6, comma 2, e composta:
- da soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina direttore sanitario negli Enti e nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- ovvero da soggetti che possiedono sia requisiti richiesti per la nomina a consigliere d’amministrazione, sia requisiti professionali previsti dalla L. R. 8 novembre 1988, n.39, allegato n.6, lettera a).
3. La proposta di cui al precedente comma 2 deve pervenire entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine o nel caso di indicazione di soggetti privi dei requisiti necessari l'incarico verrà conferito dal Presidente a soggetto, comunque, in possesso di requisiti previsti dal superiore comma.
4. Analogamente, il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore amministrativo a soggetti:
- in possesso dei requisiti previsti per la nomina a direttore amministrativo negli enti e nelle aziende del servizio sanitario regionale;
- ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina ad Consigliere d’Amministrazione fermo restando l’obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate.
5. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del presente Statuto.
1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti.
In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:
a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;
b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;
c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;
e) approvare le modifiche statutarie;
f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
g) deliberare la costituzione di enti e società ovvero l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento
delle stesse;
h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.
2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata
per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art.15.
1. Sono Fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati, nazionali e stranieri, alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione del 10 luglio 2019. In particolare, i soggetti privati possono essere ammessi ove operanti nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale, dell’assistenza sanitaria e della formazione con livelli di riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.
3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.
4. La qualifica di Fondatore è attribuita dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I Sostenitori possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative.
6. La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Presidente della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione Tale qualifica può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest'ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera del che la attribuisce.
7. La qualifica di Sostenitore viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito.
La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Presidente della Fondazione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede. In tutti i casi di cessazione della qualifica di Sostenitore, le prestazioni effettuate rimangono
acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori, originari o subentranti, mediante apporti finanziari, ovvero modelli organizzativi e dotazioni strutturali e funzionali di eccellenza, beni mobili o immobili, ovvero altre utilità.
I conferimenti diversi dagli apporti finanziari devono comunque esprimere un valore minimo non inferiore a quello previsto dall'art. 2.5 del vigente Regolamento Fondatori e a Partners, del 10 luglio 2019.
Le eventuali modifiche di tale Regolamento, nella misura in cui incidano sulle previsioni statutarie, devono essere approvate con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto e applicando le medesime modalità di controllo da parte dell'Assessorato regionale della Salute, di cui al successivo art. 15.
2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimoniodal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:
a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché le prestazioni corrisposti dai Partecipanti, come di seguito definiti;
b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi
a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
c) gli utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinati i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente.
La Fondazione persegue le seguenti finalità:
A tal fine, Vi preghiamo, nelle more di comunicarVi ns. codice Univoco, di utilizzare per l’invio delle fatture elettroniche tramite il SDI il seguente indirizzo Pec : fatture@pec.hsrgiglio.it
+39 0921 920 754 | |
+39 0921 920 569 | |
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La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.
Fondazione Istituto
G. Giglio di Cefalù
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto
90015 Cefalù (PA)
Tel: +39 0921 920 111
PEC:
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